Contributo economico introdotto dalla legge 448/98, rivolto al sostegno della maternità
Ai sensi dell'art. 66 L. 448/98 e successive modifiche e integrazioni, l'assegno di maternità viene concesso alle madri italiane o residenti nella comunità europea, o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno che non percepiscono altra indennità di maternità.
L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2010 al 31.12.2010è pari a Euro 1556,35 (Euro 311,27 mensile per 5 mesi).
Il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2010al 31.12.2010 è pari a Euro 32.222,66 per nuclei familiari di 3 persone - coefficente 2,04).
Azioni di riparametrazione dell'I.S.E. dei nuclei familiari con diversa composizione e il calcolo della misura delle prestazioni da erogare sono effettuati secondo le procedure di cui all'allegato A al Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452 come modificato dal Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio 2001, n. 337.
La domanda va presentata entro 6 mesi dalla data di nascita del bambino o dalla data d'ingresso del bambino nella famiglia per i casi di adozione o affidamento preadottivo al proprio comune di residenza.
I MODULI SONO RITIRABILI PRESSO IL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA